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giurisprudenza

La cancelleria deve rinotificare l’avviso dell’udienza al difensore se la mancata consegna del messaggio pec non è imputabile al destinatario (Cass. Pen., Sez. II, Sent., 21 settembre 2023, n. 38652)

Il procedimento di Cassazione in commento nasce da un giudizio di riesame tenutosi in mancanza del difensore di fiducia.

Il difensore dell’indagato, infatti, ricorre per Cassazione lamentando di non essere stato avvisato della data dell’udienza di trattazione dell’istanza di riesame, in quanto l’avviso a mezzo pec a lui inviato era stato rifiutato dal sistema, senza che venisse effettuata dalla cancelleria una nuova notifica nei termini, sebbene la comunicazione di mancata consegna lo permettesse.

La Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso, ricorda anzitutto che per pacifica giurisprudenza di legittimità formatasi negli anni, la comunicazione al difensore deve considerarsi regolarmente perfezionata qualora la mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata sia imputabile al destinatario.

Nondimeno, atteso che nel caso di specie il messaggio pec era tornato indietro segnalando un generico “errore 5.0.1” con la successiva indicazione che “presso il gestore ricevente si è verificato un errore tecnico che impedisce la consegna, il messaggio è stato rifiutato dal sistema”, non è possibile attribuire con certezza tale errore al destinatario; anzi, tale tipologia di risposta automatica fa indurrebbe proprio ad escludere qualsiasi responsabilità a carico del destinatario.

Pertanto, nel caso in esame si è verificata la violazione delle prerogative difensive dell’Avvocato attraverso la mancata, regolare, citazione del difensore per l’udienza di trattazione della richiesta di riesame.

A cura di Devis Baldi