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giurisprudenza

La carenza di procura speciale rende inammissibile il ricorso e non è sanabile ai sensi dell’art. 182 comma 2 c.p.c. (TAR Lombardia, Milano, Sez. II, 15 marzo 2021, n. 661)

Con la sentenza in oggetto il TAR Lombardia chiarisce che nel processo amministrativo la procura generale alla rappresentanza in giudizio, apposta oltretutto su foglio separato e non a margine né in calce al ricorso, non è idonea ad attribuire lo ius postulandi al difensore in quanto difetta dei requisiti di specificità richiesti dall’art. 40, co. 1, lettera g), c.p.a., che impone la procura speciale. Secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, infatti, la procura, per ritenersi “speciale”, deve indicare l’oggetto del ricorso, le parti contendenti, l’autorità davanti alla quale il ricorso deve essere proposto ed ogni altro elemento utile alla individuazione della controversia.

Nè, secondo il TAR Lombardia (ma la giurisprudenza è divisa al riguardo), la carenza della procura speciale può essere sanata mediante la ratifica prevista dell’art. 182, comma 2, c.p.a., che non è applicabile al processo amministrativo, neppure ai sensi dell’art. 39 c.p.a. (che rinvia alle disposizioni del c.p.c. per quanto non disciplinato), in quanto: i) l’art. 182, comma 2, c.p.c. non è espressione di un principio generale, perché il processo amministrativo, a differenza di quello civile – che ammette anche il conferimento di un mandato generale alle liti – impone il conferimento del mandato speciale prima della sottoscrizione del ricorso da parte del difensore, trattandosi di processo strutturato come prevalentemente di impugnazione; ii) il predetto art. 182, comma 2, c.p.c. non può ritenersi compatibile con i principi propri del processo amministrativo, atteso che la previsione di un termine decadenziale per la notifica del ricorso presuppone necessariamente il previo conferimento del mandato speciale, con riferimento allo specifico atto oggetto di impugnazione.

A cura di Giovanni Taddei Elmi