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giurisprudenza

La Carta sociale europea, al pari della CEDU, costituisce parametro di costituzionalità interposto ai sensi dell’art. 117, comma 1 Cost. (Corte Cost., 13 giugno 2018, n. 120)

Con la sentenza in commento la Corte Costituzionale – chiamata nel merito a pronunciarsi in ordine alla legittimità costituzionale dell’art. 1475, comma 2 del D.lgs. n. 66/2010 (Codice dell’Ordinamento Militare) che pone ai militari il divieto di «costituire associazioni professionali a carattere sindacale», nonché di «aderire ad altre associazioni sindacali» – effettua importanti precisazioni sulla portata applicativa, nel nostro ordinamento, di determinate fonti normative di rango internazionale.

Nel caso di specie, infatti, la questione di legittimità costituzionale della suddetta disposizione viene sollevata per contrasto con l’art. 117, primo comma della Costituzione, in relazione alle seguenti fonti normative internazionali: artt. 11 e 14 CEDU, due sentenze emesse in data 2 ottobre 2014 dalla Corte europea dei diritti dell’uomo e art. 5, paragrafo unico, terzo periodo della Carta sociale europea.

La Corte Costituzionale ribadisce innanzitutto che le norme CEDU, nel significato loro attribuito dalla Corte EDU, costituiscono parametri interposti di costituzionalità ai sensi dell’art. 117, comma 1 Cost. (cfr. Corte Costituzionale, sent. n. 348/2007).

La Corte Costituzionale aggiunge poi che, poiché la Carta sociale europea costituisce, sul piano dei diritti sociali, naturale completamento della CEDU, debba anch’essa qualificarsi come fonte internazionale ai sensi dell’art. 117, primo comma Cost. Tuttavia la Corte Costituzionale ritiene che, a differenza della CEDU, la Carta sociale europea non contenga una disposizione di effetto equivalente all’art. 32, paragrafo 1, secondo cui «La competenza della Corte si estende a tutte le questioni concernenti l’interpretazione e l’applicazione della Convenzione e dei suoi Protocolli che siano sottoposte a essa […]», né una disposizione analoga all’art. 46 della CEDU, ove si afferma che «Le Alte Parti contraenti si impegnano a conformarsi alle sentenze definitive della Corte sulle controversie nelle quali sono parti». E che pertanto le decisioni del Comitato europeo dei diritti sociali, pur nella loro autorevolezza, non vincolano i giudici nazionali nell’interpretazione della Carta sociale europea, tanto più se − come nel caso in questione − l’interpretazione estensiva proposta non trova conferma nei nostri principi costituzionali.

Per tali ragioni la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1475, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare), nella parte in cui prevede che «I militari non possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale o aderire ad altre associazioni sindacali» invece di prevedere che «I militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale alle condizioni e con i limiti fissati dalla legge; non possono aderire ad altre associazioni sindacali».

A cura di Silvia Ventura.