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giurisprudenza

La comunicazione della data di udienza al difensore tra deposito in cancelleria e PEC (Cass., Sez. II, Ord., 25 settembre 2023 n. 27231)

La sentenza affronta il tema del rispetto del diritto di difesa in appello, giudizio nel quale era stata dichiarata la nullità dell’atto di citazione del primo grado e di tutti gli atti conseguenti.

La ricorrente impugna la sentenza di appello in Cassazione per due motivi, di cui viene esaminato solo il secondo ovvero la nullità della sentenza di appello per violazione del contraddittorio, non essendo stata notificata al proprio difensore, regolarmente costituito, l’ordinanza resa fuori udienza di fissazione dell’udienza di discussione ex art. 281 sexies, impedendo così allo stesso di parteciparvi.

La Suprema Corte ritiene il motivo fondato rilevando che dalla documentazione in atti risultava che la comunicazione dell’ordinanza non era stata validamente effettuata.

Infatti, nella certificazione pervenuta dalla Corte d’appello veniva dato atto che detta ordinanza di fissazione udienza era stata comunicata al difensore della parte appellata mediante deposito in Cancelleria.

Tuttavia, il difensore aveva espressamente chiesto di ricevere le comunicazioni al suo indirizzo di posta elettronica certificata ed aveva comunque eletto domicilio nella circoscrizione della Corte d’Appello competente.

Pertanto il deposito presso la cancelleria della Corte d’appello non poteva dirsi efficace con conseguente violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa della parte appellata, determinando così la nullità della sentenza.

La Corte pertanto cassa con rinvio alla Corte d’Appello in diversa composizione.

A cura di Corinna Cappelli