La Corte di Cassazione – con la sentenza in commento – ha richiamato quanto già detto a Sezioni Unite (Cass. su, 20 Settembre 2016 n. 18395), ribadendo che l’entrata in vigore del Codice Deontologico determina la cessazione di efficacia delle norme previgenti, anche se non specificatamente abrogate.
Le norme contenute nel Codice Deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli all’incolpato.
La norma dell’art. 33 prevede che “l’avvocato, se richiesto, deve restituire, senza ritardo degli atti e dei documenti ricevuti dal cliente e dalla parte assistita per l’espletamento dell’incarico, e consegnare loro copia di tutti gli atti e documenti, anche provenienti da terzi, concernenti l’oggetto del mandato e l’esecuzione dello stesso sia in sede stragiudiziale che giudiziale…”
Dunque, la condotta illecita – che integra gli estremi descritti dalla norma indicata – dovrà essere sanzionata con l’avvertimento, trovando applicazione del criterio del “favor rei”, anziché con la censura.
A cura di Guendalina Guttadauro