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giurisprudenza

La contumacia del Ministero di Giustizia nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione degli onorari spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non è motivo di compensazione delle spese di lite ai sensi dell’art.92 comma 2 c.p.c. (Cass., Sez. II, Ord. 27 marzo 2024, n. 8273)

La Corte Suprema di cassazione, con la pronuncia in esame, afferma il principio di diritto secondo il quale il giudice non può legittimamente disporre la compensazione delle spese di lite in un giudizio di opposizione al decreto di liquidazione degli onorari spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato per la sola circostanza che il Ministero di Giustizia, contro il quale si svolge detto giudizio di opposizione, non abbia avversato la domanda rimanendo contumace.

L’avvocato aveva assistito un cliente ammesso al patrocinio a spese dello Stato nel giudizio di opposizione avverso il provvedimento di sospensione della patente di guida. Il giudice di pace aveva liquidato all’avvocato € 250,00 oltre accessori. L’avvocato ha impugnato il decreto di liquidazione davanti al tribunale il quale aveva rideterminato il compenso in € 552,00 disponendo, tuttavia, la compensazione delle spese perché il Ministero di Giustizia non aveva avversato la domanda restando contumace.

L’avvocato ha impugnato l’ordinanza del tribunale lamentando violazione del D.M. 55/2014 e dell’art.92 c.p.c.: il difensore contestava l’importo liquidato e la statuizione in punto di compensazione delle spese di lite.

Il primo motivo è stato dichiarato infondato.

Ed infatti, in sede di legittimità non è censurabile la quantificazione delle spese; l’avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non ha diritto alla liquidazione dei valori medi indicati dalle tabelle ministeriali: i valori medi rappresentano il limite massimo liquidabile e il giudice può ridurli al di sotto dei minimi tabellari.

La Corte ha accolto solo il motivo relativo alla violazione dell’art.92 c.p.c.

Le ragioni che giustificano la compensazione delle spese di lite sono quelle tassativamente indicate dall’art.92 c.p.c.: soccombenza reciproca, assoluta novità della questione o mutamento di giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, altre analoghe e gravi ragioni (Corte Cost. n. 132/2014).

La contumacia è una condotta processuale neutra che non rientra nelle suindicate previsioni.

A cura di Fabio Marongiu