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giurisprudenza

La Corte di Cassazione chiarisce alcuni criteri per determinare il valore della controversia e la liquidazione dei compensi professionali (Cass., Sez. II, 13 giugno 2024, n. 16465)

La sentenza in commento rappresenta un utile promemoria per il professionista Avvocato in tema di liquidazione dei compensi giudiziali e dei relativi meccanismi di calcolo.

Un Avvocato ricorreva in Cassazione in quanto, a suo dire, nel precedente giudizio di merito non si era visto riconoscere i dovuti compensi professionali maturati a seguito della difesa prestata in favore di due ex società clienti all’interno di un precedente giudizio risarcitorio.

La Corte di Cassazione quindi enuncia e ricorda i seguenti criteri di determinazione e liquidazione dei compensi:

1) ai sensi dell’art. 5 D.M. 55/2014, ai fini della liquidazione degli onorari professionali dovuti dal cliente in favore dell’Avvocato, nel caso di transazione di una causa introdotta con domanda di valore determinato e, pertanto, non presunto in base ai criteri fissati dal codice di procedura civile, il valore della causa si determina avendo riguardo soltanto a quanto specificato nella domanda, considerata al momento iniziale della lite, restando irrilevante la somma realizzata dal cliente a seguito della transazione (cfr. Cass. n. 1666 del 2017 ; Cass. n. 27305 del 2020).

Il differente principio per cui nella liquidazione degli onorari a carico del cliente può aversi riguardo al valore effettivo della controversia quando esso risulti manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile, si applica soltanto ai casi in cui il codice di procedura civile fissa il valore delle domande sulla base di presunzioni e non quando trattasi di pagamento di somme ed il valore si ricava dalla stessa somma richiesta dall’attore.

2) qualora sia comprovato che il professionista ha partecipato alla stesura degli atti del giudizio, è ragionevole supporre che il difensore abbia effettuato “lo studio della controversia” del processo, quale attività prodromica alla stesura degli atti da esso sottoscritti e depositati nel giudizio. Di talchè, sarà dovuta la liquidazione dei compensi anche per tale fase.

3) Quando in una causa l’avvocato assiste più soggetti aventi la medesima posizione processuale, la stessa facoltà riconosciuta al giudice di aumentare il compenso unico per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, ai sensi dell’art. 4 , comma 2, prima parte, D.M. n. 55 del 2014, prefigura a carico del giudice l’onere di motivare, sia nell’evenienza in cui ritenga di riconoscere l’aumento, sia nell’evenienza contraria (Cass. 14 gennaio 2020 n. 461).

4) l’art. 4, comma 6 del D.M. n. 55 del 2014 ha introdotto nella determinazione del compenso dell’Avvocato un incentivo deflattivo: la conclusione anticipata delle liti giudiziali è incentivata con la previsione di un “aumento” del compenso dovuto all’Avvocato che raggiunga la “conciliazione giudiziale” o la “transazione” della controversia rispetto a quello altrimenti liquidabile. Poiché la norma in esame mira ad incentivare le conciliazioni e le transazioni attribuendo ai difensori delle parti, in caso di esito conciliativo della lite, un incremento del compenso, tale finalità verrebbe frustrata se il corrispondente importo fosse costituto da una percentuale di quello che sarebbe spettato qualora si fosse svolta la fase decisionale.

Pertanto, all’Avvocato va liquidato sia il compenso per la fase decisionale, non svoltasi, sia un aumento fino al 25% di essa, ossia l’intero compenso per la fase decisionale, aumentato fino al 25%.

5) In tema di liquidazione delle spese processuali, nel caso in cui il provvedimento giudiziale non contenga alcuna statuizione in merito alla spettanza, o anche solo alla percentuale, delle spese forfettarie rimborsabili ex art. 2 del D.M. n. 55 del 2014, queste ultime devono ritenersi riconosciute nella misura del quindici per cento del compenso totale, quale massimo di regola spettante” (Cass. Civ. n. 1421 del 2021).

 

A cura di Devis Baldi