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giurisprudenza

La designazione del sostituto processuale del difensore deve essere fatta necessariamente in forma scritta (Cass., Sez. V Pen., 11 giugno 2018, n. 26606)

La quinta sezione penale della Corte di Cassazione, con la pronuncia in esame, affronta il tema della forma della designazione del sostituto processuale del difensore nell’ambito del processo penale. I Giudici di legittimità, argomentando ex art. 34 disp. att. c.p.p. e art.96 comma 2 c.p.p., concludono nel senso che la designazione del sostituto del difensore non può che essere fatta per scritto. Peraltro, la Corte prende in esame anche la norma contenuta nell’art. 14 della nuova legge professionale, ove si prevede che la nomina del sostituto possa avvenire anche con incarico verbale; tuttavia, in base ad una interpretazione sistematica, conclude stabilendo che detta regola resti circoscritta alle attività svolte al di fuori del processo penale. Nel caso di specie, il Giudice per le indagini preliminari, nell’udienza di opposizione alla richiesta di archiviazione, non aveva consentito al sostituto per delega orale del difensore della persona offesa di rappresentare le ragioni della parte assistita. La Corte ha dunque respinto il ricorso del difensore, ritenendo la scelta del G.I.P. conforme al dettato normativo, con esclusione della violazione del contraddittorio.

A cura di Fabio Marongiu