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giurisprudenza

La dichiarazione di inammissibilità dei motivi di ricorso in Cassazione può portare alla condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. (Cass., Sez. III, Ord., 12 giugno 2018, n. 15209)

Con la pronuncia in esame la Corte di Cassazione torna sulla rilevante questione della funzione sanzionatoria (e dei confini applicativi) della condanna per lite temeraria prevista dall’art. 96, comma III, c.p.c.

Tale sanzione, sottolinea la Suprema Corte, ha carattere autonomo ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità di cui ai commi I e II dell’art. 96 c.p.c. e può essere cumulata con queste ultime.

Inoltre, chiarisce la Corte, la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, III comma, c.p.c. non presuppone l’accertamento del dolo o della colpa grave della parte, risultando sufficiente a tal fine la dimostrazione che sia stata posta in essere una condotta abusiva, consistita nell’aver agito o resistito in giudizio pretestuosamente, ossia “nell’evidenza di non poter vantare alcuna plausibile ragione”.

La sanzione in discorso, prosegue la Corte, costituisce uno strumento dissuasivo “rispetto ad azioni meramente dilatorie e defatigatorie”, avente funzione di deterrenza rispetto a condotte di sviamento dai principi del sistema giurisdizionale vigente (sul punto, il provvedimento in esame richiama la sentenza delle Sezioni Unite n. 16601/2017, ove l’art. 96 c.p.c. è stato richiamato esemplificativamente in materia di risarcimenti punitivi).

Ai fini della condanna ex art. 96 c.p.c., comma 3” chiarisce la Corte “può costituire abuso del diritto all’impugnazione la proposizione di un ricorso per cassazione basato su motivi manifestamente incoerenti con il contenuto della sentenza impugnata, o completamente privo di autosufficienza oppure contenente una mera complessiva richiesta di rivalutazione nel merito della controversia”.

Nel caso di specie il ricorrente ha proposto tre censure, tutte integralmente rigettate: due perché inammissibili per violazione del principio di autosufficienza e una perché manifestamente infondata.

La Suprema Corte ha quindi ritenuto tale condotta processuale incompatibile con il quadro ordinamentale vigente e, pertanto, ha condannato il ricorrente ai sensi dell’art. 96, III comma, c.p.c.

A cura di Giulio Carano