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giurisprudenza

La difficoltà tecnica dell’ufficio che riceve il deposito telematico di un atto non può essere addossata a colui che tale firma ha apposto, non rientrando detto caso in quei requisiti tecnici espressamente previsti dal DL 137/2020 previsti per assicurare la valenza processuale dell’atto informatico di parte trasmesso tramite PEC, il cui difetto ovvero irregolarità determina l’inesistenza giuridica dell’atto stesso (Cass., Sez. I Pen., 12 novembre 2021, n. 41098)

Con la sentenza in commento la Suprema Corte interviene a chiarire un fondamentale aspetto in tema di deposito telematico degli atti tramite posta elettronica certificata. La vicenda trae origine da un’ordinanza con la quale il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena aveva dichiarato de plano l’inammissibilità dell’impugnazione trasmessa dall’avvocato con le modalità telematiche di cui al DL 137/2020. In particolare il Giudice per le Indagini Preliminari aveva motivato la predetta decisione rilevando, sulla base dell’attestazione effettuata dalla cancelleria, l’impossibilità di raggiungere le liste di revoca della firma digitale del difensore. Impugnato il predetto provvedimento, la Suprema accoglie il ricorso ritenendo fondate le argomentazioni nel medesimo effettuate. In particolare viene evidenziato come il legislatore abbia provveduto ad individuare alcuni specifici requisiti tecnici essenziali posti a presidio del rispetto delle garanzie sostanziali che la normativa processuale deve assicurare alla valenza processuale dell’atto informatico di parte, trasmesso mediante posta elettronica certificata. Il difetto ovvero l’irregolarità di anche uno solo dei predetti requisiti tecnici determinano l’inesistenza giuridica dell’atto, divenendo dunque essi stessi requisiti essenziali di esistenza dell’atto. Nel caso di specie non era stata riscontrata alcuna irregolarità o carenza di nessuno dei predetti requisiti, rivenendosi piuttosto un problema tecnico nella consultazione delle liste di revoca delle firme digitali da parte della cancelleria, mediante l’utilizzo di un sistema applicativo di una terza parte. La Suprema Corte ha dunque affermato che la difficoltà tecnica in cui è incorso l’ufficio non può essere addossata al soggetto che ha apposto la firma e per questo ha annullato senza rinvio l’ordinanza impugnata.

A cura di Elena Borsotti