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giurisprudenza

La domanda di mediazione va presentata presso la sede dell’organismo di mediazione nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia (Trib. di Milano, Sez. I Civ., Sentenza, 28 febbraio 2016)

La fattispecie in esame trae origine da un giudizio instaurato dinanzi al Tribunale di Milano. L’attore ha allegato alla citazione il verbale conclusivo del procedimento di mediazione, svoltosi dinanzi alla sede di Roma di un organismo abilitato, e conclusosi negativamente per mancata partecipazione dei convenuti.

Il Giudice del Tribunale di Milano, in prima udienza, ha assegnato termine per introdurre un nuovo procedimento di mediazione, non ritenendo idoneo – ai fini della procedibilità del giudizio – quello incardinato presso la sede dell’organismo in luogo diverso da quello competente per la controversia. A fronte del provvedimento giudiziale suddetto, l’attore ha nuovamente incardinato la mediazione presso la sede di Roma dell’organismo di mediazione.

Con la sentenza in esame, pertanto, è stata dichiarata l’improcedibilità della domanda per mancato esperimento di un valido procedimento di mediazione.

Il Tribunale di Milano ha infatti chiarito che l’art. 4 del D. Lgs. n. 28/2010 – secondo cui “la domanda di mediazione (…) è presentata mediante deposito di un’istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia” – postula che prima sia individuato il foro giudiziale, secondo le regole processuali sulla competenza, e quindi sia individuato l’organismo cui accedere in fase conciliativa.

Un procedimento di mediazione introdotto presso un luogo diverso da quello ove ha sede il Giudice territorialmente competente per la controversia “… anziché favorire l’incontro preventivo delle parti al fine di addivenire ad un accordo, può porsi come ostacolo, così vanificando sin dall’origine lo scopo della mediazione”, pertanto non produce effetti ai fini della procedibilità del relativo giudizio, a nulla rilevando che l’organismo di mediazione adito abbia sede anche presso il luogo del Giudice territorialmente competente o che agli incontri possa parteciparsi anche per via telematica.

A cura di Giulio Carano