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giurisprudenza

La domanda ex art. 96 c.p.c. va proposta nel giudizio presupposto, a meno di ipotesi di impossibilità fattuale o giuridica (Cass., Sez. III, 8 novembre 2018, n. 28527)

Con la sentenza in esame la Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi sulla proponibilità della domanda ex art. 96 c.p.c. in un giudizio diverso da quello presupposto.

Nel caso di specie, nell’ambito di un giudizio di opposizione ex art. 615 c.p.c. era stata affermata l’illegittimità di un pignoramento per venir meno del titolo sotteso.

In un successivo e autonomo giudizio è stata quindi proposta domanda ex art. 96 c.p.c. di condanna dell’originario pignorante al risarcimento del danno patito in conseguenza dell’illegittimo pignoramento.

Le corti territoriali chiamate a pronunciarsi sul punto hanno entrambe affermato che la domanda di risarcimento da pignoramento illegittimo va proposta dinanzi al giudice chiamato a dichiarare l’illegittimità del pignoramento e, pertanto, hanno rigettato la domanda in questione.

Investita della questione, la Corte di Cassazione ha quindi chiarito che “la domanda di risarcimento prevista nei primi due commi [dell’art. 96 c.p.c.] deve essere formulata necessariamente nel giudizio che si assume temerariamente iniziato o temerariamente contrastato, ovvero nel giudizio inteso a far dichiarare l’illegittimità della trascrizione, del pignoramento o del sequestro. A questa regola può derogarsi solo in due casi: per impossibilità di fatto o per impossibilità di diritto (…) Ricorrerà l’impossibilità di fatto quando la vittima, al momento del compimento della temeraria iniziativa processuale in suo danno, non aveva patito alcun danno, nè poteva ragionevolmente prevedere di patirne (…). Ricorrerà invece l’impossibilità di diritto quando lo strumento processuale temerariamente sfruttato non prevede forme, tempi o spazi per la proposizione della domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c..

Nel caso di specie, rileva la Corte, il danno poteva essere lamentato efficacemente già nel giudizio di opposizione volto ad accertare l’illegittimità del pignoramento, perché a quel momento già sorto.

Conseguentemente, la Corte ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente non solo alle spese del giudizio, ma anche al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

A cura di Giulio Carano