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giurisprudenza

La durata del processo civile di equa riparazione non può essere superiore a due anni (Corte Cost., Ord., 24 settembre 2020, n. 203)

Con l’ordinanza n. 203 del 2020, la Corte costituzionale, riferendosi ai propri precedenti pronunciati su medesima questione (Corte Cost., Ord. 08 settembre 2016, n. 208 e Corte Cost., Sent., 16 febbraio 2016, n. 36), ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, commi 2-bis e 2-ter, della legge 24 marzo 2001, n. 89, sollevate dal giudice designato dalla Corte d’appello di Firenze in sede di cognizione di una domanda di indennizzo per la non ragionevole durata di altro processo civile di equa riparazione. Per la Corte Costituzionale è, infatti, pacifico che l’intero processo di equa riparazione debba concludersi nel termine biennale, in caso di celebrazione sia del grado di merito, che di quello di legittimità, essendo lo Stato tenuto a concludere il procedimento volto all’equa riparazione del danno da ritardo maturato in altro processo in termini più celeri di quelli consentiti nelle procedure ordinarie.

A cura di Raffaella Bianconi