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giurisprudenza

La gravità della condotta illegale, ancorché privata, dell’avvocato ne giustifica la radiazione (C.N.F., Sent., 25 maggio 2018, n. 52)

Posto che i concetti di probità, dignità e decoro dell’avvocato, costituiscono doveri generali, il C.N.F. ribadisce come le condotte disciplinarmente rilevanti non attengano solo all’esercizio della professione, ma debbano necessariamente estendersi alla vita privata del legale. Ciò al fine di tutelare l’immagine dell’avvocatura, quale entità astratta, suscettibile di perdere credibilità a seguito di comportamenti non specchiati da parte dei propri componenti. Conseguentemente, la sentenza irrevocabile di condanna resa in sede penale, che per giurisprudenza costante, acquista in sede disciplinare efficacia di cosa giudicata, sia in ordine all’esistenza dei fatti, che della commissione da parte dell’incolpato, comporta l’applicazione di sanzioni disciplinari commisurate alla gravità della condotta, fino a giustificare la radiazione, allorché il professionista sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per fatti di reato gravi quali l’associazione a delinquere, possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi, contraffazioni di pubblici sigilli e truffa.

A cura di Raffaella Bianconi

 

Allegato:
52-18