I Giudici di legittimità, confermando i propri precedenti già espressi (Cass. n. 11601.18, Cass. n. 30286.17, Cass. 2386.17 n.d.r.), hanno ribadito che in tema di liquidazione delle spese processuali, ai sensi dell’art. 4, comma 1, d.m. n. 55 del 2014, il giudice possa scendere al di sotto, o salire pure al di sopra dei limiti risultanti dall’applicazione delle massime percentuali di scostamento, purché ne dia motivazione e sempre nel rispetto del disposto dell’art. 2233, comma 2, c.c., il quale preclude di liquidare somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione.
A cura di Raffaella BianconI