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giurisprudenza

La mancata partecipazione all’udienza via TEAMS per disfunzioni del collegamento comporta la violazione del principio del contraddittorio (Cass. Sez. I, Ord., 13 ottobre 2022, n. 29919)

Nella pronuncia in esame la Cassazione ha avuto occasione di stabilire le conseguenze della impossibilità di partecipare all’udienza da remoto per cause non imputabili al difensore.

In particolare, il difensore del ricorrente aveva tentato più volte ad accedere all’aula virtuale senza riuscirvi, aveva contattato la cancelleria per segnalare la circostanza e, dopo aver appreso che l’udienza si era comunque tenuta in sua assenza, aveva inviato una comunicazione via email al magistrato rappresentando l’accaduto e chiedendo di essere autorizzato a depositare note scritte.

Il giudice di merito competente a trattare la causa, tuttavia, non aveva dato seguito alla richiesta e, nel proprio provvedimento, aveva sostenuto che non vi fosse stata alcuna lesione del contraddittorio avendo le parti già espresso le proprie posizioni negli atti introduttivi.

Del tutto diversa la posizione della Corte che ha cassato la sentenza impugnata ritenendo che l’omessa partecipazione all’udienza, fissata peraltro per discussione, avesse determinato la violazione del principio del contraddittorio e quindi una violazione del giusto processo.

A giudizio della Cassazione è proprio il momento dell’udienza che permette alle rispettive parti di argomentare la propria posizione e sviluppare le proprie difese nella dialettica processuale, valutando così insufficiente anche l’eventuale concessione di termini per note scritte. La Cassazione esprime così il seguente principio di diritto: “In tema di processo programmato da remoto, la parte che non si sia potuta collegare al link della piattaforma team appositamente trasmesso dall’ufficio giudiziario ai fini della celebrazione dell’udienza a distanza ha l’onere di segnalare tempestivamente la sussistenza dei problemi tecnici impeditivi della connessione anche al fine di ottenere la rimessione in termini; ai fini della rimessione in termini, bisogna tener conto anche dei tempi tecnici ordinariamente occorrenti al difensore per la pertinente iniziativa dopo gli eventuali contatti avuti con la cancelleria, attesa la preminente necessità di salvaguardare il principio del contraddittorio e il diritto di difesa di colui che adduca, con una certa immediatezza, di non aver potuto prendere parte all’udienza”.

A cura di Sofia Lelmi