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giurisprudenza

La mediazione delegata può essere disposta anche dopo la fissazione di una prima udienza di precisazione delle conclusioni, ove la causa sia stata poi rimessa sul ruolo (Corte d’Appello di Firenze, Sez. II Civ., 17 novembre 2016, n. 34)

Nella fattispecie in esame la Corte di Appello di Firenze è stata chiamata a pronunciarsi in ordine all’asserita erroneità di una sentenza che dichiarava l’improcedibilità della domanda di parte attrice per mancato espletamento della mediazione delegata.

In particolare, come rilevato in uno dei motivi di appello in questione, il giudice di prime cure non avrebbe dovuto disporre la mediazione prevista dall’art. 5, II comma, D.Lgs. 28/2010 per due ordini di ragioni: (i) la causa era stata rimessa sul ruolo per l’espletamento di una CTU contabile e (ii) un tentativo di conciliazione era stato già avviato – seppur senza esito positivo– in sede peritale.

Con la sentenza in commento la Corte di Appello di Firenze ha avuto modo di chiarire, sotto il primo profilo, che il testo dell’art. 5, II comma, D.Lgs 28/2010 non è interpretabile nel senso che la fissazione della prima udienza di precisazione delle conclusioni esaurisca il potere del giudice di avviare le parti alla mediazione: la rimessione della causa sul ruolo, viceversa, equivale a tutti gli effetti a una riapertura dell’istruzione, “con tutto quello che tale decisione comporta per le parti (che potrebbero anche trovare il modo di conciliarsi)”.

Sotto il secondo profilo, osserva la Corte, la circostanza che il CTU non fosse riuscito nell’intento conciliativo – cui pure è obbligato ex lege – non determina l’inutilità della mediazione delegata, in quanto “tale tentativo fallito non sostituisce quello esperibile dall’organismo demandato dal giudice”.

L’unico strumento a disposizione delle parti per dolersi della inammissibilità e/o dell’inutilità della mediazione delegata disposta dal Giudice di prime cure sarebbe stato quello della richiesta di revoca del provvedimento ex art. 177 c.p.c.: in difetto di tale istanza (o, comunque, ove una pronuncia sull’istanza ex art. 177 c.p.c. non fosse pervenuta prima del termine per l’introduzione della mediazione delegata) le parti non potevano “che ottemperare all’ordine detto non prevedendo la legge alcuna altra alternativa”.

A fronte dell’inerzia di parte attrice, conclude la Corte sul punto, “la relativa domanda giudiziale così come deciso dai primo giudice deve ritenersi improcedibile”.

A cura di Giulio Carano