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giurisprudenza

La mera irregolarità della notifica a mezzo PEC della sentenza di primo grado non incide sulla decorrenza del termine breve per proporre impugnazione in quanto la consegna telematica del messaggio produce il risultato di portare a conoscenza l’atto così di fatto determinandosi il raggiungimento dello scopo legale (Cass., Sez. II, Ord., 13 giugno 2023, n. 16778)

Nel richiamare una serie di principi di diritti in precedenza già affermati sul punto, la Suprema Corte torna a precisare come la mera irregolarità della notifica a mezzo posta elettronica certificata non ne comporta la relativa nullità laddove la consegna del messaggio abbia comunque prodotto il risultato della sua conoscenza da parte del destinatario e determinato così il raggiungimento dello scopo legale. Nel caso di specie veniva contestata la mancata produzione nel giudizio di appello dei file con estensione eml relativi alla notifica a mezzo PEC del provvedimento di primo grado, che facevano ritenere carente la prova circa la dedotta violazione del termine breve per proporre impugnazione. Al contrario, i giudici di legittimità giungono ad un’opposta conclusione affermando la valida decorrenza del predetto termine breve e, di conseguenza la tardività dell’appello, anche in ragione del fatto che lo stesso appellante aveva ammesso di aver ricevuto la comunicazione della sentenza di primo grado a mezzo posta elettronica certificata e ne aveva trascritto il relativo contenuto. Per tali ragioni viene accolto il ricorso proposto e cassata senza rinvio la sentenza impugnata.

                                                                                                                                                                                                                                                                                A cura di Elena Borsotti