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giurisprudenza

La minaccia di azioni sproporzionate in relazione alla difesa assunta costituisce illecito disciplinare ai sensi dell’art. 65 C.D.F., già art. 48 (C.N.F., Sent., 22 dicembre 2017, n. 221)

Incorre nell’illecito disciplinare di cui all’art. 65, già art. 48, C.D.F. – contravvenire ai doveri di probità, dignità e decoro – il legale (sia esso avvocato, o praticante) che minacci azioni legali e non, sproporzionate, o vessatorie, nei confronti della controparte. Infatti, se da un lato è preciso dovere dell’avvocato sostenere la difesa della parte assistita con il massimo dell’impegno e della fermezza, dall’altro tale dovere non può e non deve tradursi nell’utilizzo di forme espressive non consone al decoro e alla dignità della professione, che si traducano nell’impiego di azioni, o iniziative in sé legittime, ma che – in una doverosa logica improntata a criteri di adeguatezza e proporzionalità – risultino eccessive rispetto alla difesa assunta.

A cura di Raffaella Bianconi