Incorre nell’illecito disciplinare di cui all’art. 65, già art. 48, C.D.F. – contravvenire ai doveri di probità, dignità e decoro – il legale (sia esso avvocato, o praticante) che minacci azioni legali e non, sproporzionate, o vessatorie, nei confronti della controparte. Infatti, se da un lato è preciso dovere dell’avvocato sostenere la difesa della parte assistita con il massimo dell’impegno e della fermezza, dall’altro tale dovere non può e non deve tradursi nell’utilizzo di forme espressive non consone al decoro e alla dignità della professione, che si traducano nell’impiego di azioni, o iniziative in sé legittime, ma che – in una doverosa logica improntata a criteri di adeguatezza e proporzionalità – risultino eccessive rispetto alla difesa assunta.
A cura di Raffaella Bianconi