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giurisprudenza

La nomina, sottoscritta dalla parte ma non autenticata dal difensore, inviata via p.e.c. è valida (Cass., Pen., Sez. I, Sent., 27 novembre 2024, n. 43223)

La Suprema Corte di cassazione, con la sentenza in esame, conferma il principio secondo il quale la nomina del difensore di fiducia fatta con dichiarazione sottoscritta dall’imputato e trasmessa all’autorità giudiziaria procedente a mezzo “pec” non richiede l’autenticazione della firma da parte del difensore.

Nel caso di specie, un avvocato aveva proposto ricorso per cassazione avverso un’ordinanza del tribunale che, in sede di incidente di esecuzione, aveva revocato la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. L’avvocato, difensore di fiducia, aveva depositato istanza differimento dell’udienza di discussione unitamente alla nomina fiduciaria per legittimo impedimento di salute documentato; il tribunale aveva deciso nel merito in quanto la nomina allegata inviata a mezzo p.e.c. era sottoscritta dalla parte ma non autenticata dal difensore.

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso perché, per giurisprudenza costante, la nomina fiduciaria trasmessa a mezzo p.e.c. non richiede l’autenticazione da parte del difensore. L’art.96 c.p.p. prevede che la dichiarazione di nomina del difensore di fiducia fatta dall’imputato possa essere trasmessa all’autorità procedente direttamente dal difensore o con raccomandata: non prevede che il difensore debba autenticare la sottoscrizione. Peraltro, l’art.39 disp. att. c.p.p. precisa che l’autenticazione del difensore è richiesta solo nei casi espressamente previsti dalla legge e non per qualsiasi atto da depositare all’autorità giudiziaria.

A cura di Fabio Marongiu