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giurisprudenza

La notifica a mezzo PEC del legittimo impedimento determina l’onere del giudice di valutare l’impedimento dedotto (Cass., Sez. III Pen., Sent., 4 ottobre 2021, n. 35974)

Il presente giudizio deciso in Cassazione, nasce da un’istanza di legittimo impedimento inviata dal difensore dell’imputato a mezzo p.e.c. alla cancelleria della Corte territoriale, già accettata in due precedenti occasioni, ma stavolta non considerata dal Collegio di merito.

La mancata disamina dell’istanza di rinvio avrebbe dunque comportato la nullità assoluta della ordinanza di nomina di un difensore di ufficio e, conseguentemente, della sentenza impugnata.

La Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso, chiarisce anzitutto che nella presente fattispecie, relativa a periodo anteriore, non possono applicarsi le disposizioni di cui al D.L. n. 137 del 2020, art. 24, comma 4, convertito nella L. n. 176 del 2020, che hanno consentito, in ogni caso, nella vigenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, il deposito con valore legale mediante utilizzo, a determinati presupposti, della posta elettronica certificata, di “atti, documenti ed istanze comunque denominati”.

Ciò premesso, la Corte richiama il proprio più recente orientamento che ha ritenuto legittimamente utilizzabile il mezzo della posta elettronica certificata specificamente valorizzandosi l’espresso dettato dell’art. 420-ter c.p.p.

Si è infatti affermato che la norma appena citata secondo cui il giudice deve rinviare l’udienza “nel caso di assenza del difensore, quando risulta che l’assenza stessa è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento, purchè prontamente comunicato (…)”, prescinda del tutto dalle concrete modalità attraverso cui l’informazione sia giunta al giudice, ed anzi, proprio la parte della disposizione normativa circa il fatto che l’impedimento debba essere “prontamente comunicato”, concorre nel rafforzare il precedente precetto che fa leva unicamente sulla conoscenza dell’impedimento (da ultimo, Sez. 1, n. 21981 del 17/07/2020, Lungu, Rv. 279664 e Sez. 6, n. 54427 del 16/10/2018, Badoer, Rv. 274314).

La comunicazione di legittimo impedimento sarebbe in sostanza una comunicazione per la quale non sono previste specifiche formalità – mentre invece quando sono richieste forme vincolate, il legislatore lo ha previsto espressamente – e, in ogni caso, rappresenta un’interpretazione sistematica della norma non legata a rigidi schemi formalistici, bensì più rispondente all’evoluzione del sistema delle comunicazioni e delle notifiche telematiche, nonchè alle esigenze di semplificazione e celerità richieste dal principio della ragionevole durata del processo.

Sicchè, in definitiva, La Corte conclude nel senso che la richiesta di rinvio dell’udienza per legittimo impedimento dell’imputato, anche qualora inviata in cancelleria mediante posta certificata, determina comunque l’onere del giudice di valutare l’impedimento dedotto. Fermo il principio in esame, tuttavia lo stesso non può non imporre al difensore, come già affermato dalla Corte, l’onere di sincerarsi che la comunicazione sia giunta nella sfera del giudice (v. la già citata Sez. 6, n. 54427 del 2018).

Ne consegue una nullità generale a regime intermedio dell’udienza tenutasi senza la valutazione del legittimo impedimento del difensore che si riverbera sulla sentenza definitiva.

A cura di Devis Baldi

precedente: Conforme

Allegato:
35974-2021