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giurisprudenza

La notifica a mezzo pec si considera perfezionata solo se è generata correttamente la ricevuta di avvenuta consegna (Cass., Sez. Un., 5 novembre 2024, n. 28452)

Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione intervengono a dirimere il contrasto giurisprudenziale formatosi in merito al perfezionamento o meno della notifica a mezzo pec nel caso di restituzione da parte del sistema di un avviso di mancata consegna per causa imputabile al destinatario (casella piena). Nel precisare che il principio di diritto deve collocarsi nel regime antecedente alla novella recata dal D. Lgs. 149/2022, che ha dettato specifiche regole a riguardo, affermano che la notificazione a mezzo pec eseguita dall’avvocato ai sensi dell’art. 3-bis della legge n. 53 del 1994 non si perfeziona nel caso in cui il sistema generi un avviso di mancata consegna, anche per causa imputabile al destinatario, ma soltanto se sia generata la ricevuta di avvenuta consegna. Ne consegue che il notificante, laddove debba evitare la maturazione a suo danno di un termine decadenziale, sarà tenuto a riattivare tempestivamente il procedimento notificatorio attraverso le forme ordinarie di cui agli artt. 137 e ss. c.p.c., potendo così beneficiare del momento in cui è stata generata la ricevuta di accettazione della originaria notifica inviata a mezzo pec.

A cura di Elena Borsotti