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giurisprudenza

La notifica del decreto di citazione dell’imputato eseguita al difensore ex art. 161, co. 4 c.p.p. non sostituisce quella autonomamente spettante allo stesso, che dunque dovrà ricevere due copie dell’atto introduttivo del giudizio. Nel caso in cui la notifica sia stata eseguita a mezzo PEC, ai fini della validità della stessa, deve risultare che essa risulti inviata al difensore in proprio ed in rappresentanza dell’imputato (Cass., Sez. IV Pen., 19 ottobre 2017, n. 48275)

Con la sentenza in commento la Corte di Cassazione chiarisce l’applicazione di un principio pacifico in tema di notifiche laddove le stesse siano eseguite a mezzo PEC. In particolare viene ribadito che la notifica all’imputato del decreto di citazione per il giudizio di appello eseguita, ex art. 161, co. 4 c.p.p., mediante consegna al difensore, non sostituisce quella spettante autonomamente all’imputato stesso. Pertanto al difensore dovranno essere recapitate due copie dell’atto introduttivo del giudizio, pur ammettendo l’eventualità che l’ufficiale addetto alla notifica recapiti una sola copia purchè attesti che la notifica è stata effettuata al difensore nella sua duplice veste di difensore, appunto, e di consegnatario dell’atto per impossibilità di reperire l’imputato. Tale principio deve ritenersi valido anche nel caso in cui la notifica sia effettuata a mezzo PEC. In tal caso, ai fini della validità della stessa, deve comunque risultare che la notifica è stata inviata al difensore in proprio ed in rappresentanza della persona dell’imputato.

 

 

A cura di Elena Borsotti