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giurisprudenza

La notifica del ricorso ad un Ufficio dell’Agenzia delle Entrate, territorialmente incompetente, non comporta nè la nullità nè la decadenza dell’impugnazione (Cass., Sez. Trib., 6 marzo 2015, n. 4551)

Con la recente sentenza n. 4551 depositata il 6 marzo 2015, la Corte di Cassazione ha affermato che non inficia la validità del ricorso il fatto che il medesimo sia stato notificato ad un Ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate diverso da quello che aveva emanato l’atto.
Nello specifico, richiamandosi a proprie precedenti pronunce emesse con riferimento a fattispecie analoghe (Cass., Sent. n. 29465/2008 e n. 15718/2009), la Suprema Corte ha ribadito il principio a mente del quale “la notifica da parte del contribuente dell'atto di impugnazione presso un ufficio dell'Agenzia delle entrate non territorialmente competente, perché diverso da quello che aveva emesso l'atto impositivo, non comporta né nullità ne decadenza dell' impugnazione. A tale conclusione si giunge sia per il carattere unitario della stessa Agenzia delle entrate, sia per il principio di effettività della tutela giurisdizionale, che impone di ridurre al massimo le ipotesi di inammissibilità, sia, infine, per il carattere impugnatorio del processo tributario, che attribuisce la qualità di parte necessaria all'organo che ha emesso l'atto o il provvedimento impugnato”.
La pronuncia in esame si pone nel solco già tracciato dalla giurisprudenza più recente la quale, sul versante processuale, tende ad attribuire all'Agenzia delle Entrate un carattere giuridico unitario, che prescinde dalle sue diramazioni territoriali, quindi dalle varie Direzioni Provinciali.

A cura di Cosimo Cappelli