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giurisprudenza

La notifica della sentenza diretta alla parte, e non al suo procuratore costituito, è inidonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione (Cass., Sez. VI, 20 settembre 2016, n. 18356)

Nel caso in esame la Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi in ordine alla legittimità e correttezza di una sentenza della Corte di Appello di Napoli che aveva dichiarato inammissibile l’appello, proposto dall’amministrazione comunale oltre il termine breve di impugnazione, in quanto la sentenza di prime cure era stata notificata presso la casa comunale.

Nel caso specifico, la sentenza di primo grado era stata notificata presso la casa comunale il 16 febbraio 2006, ma indirizzata alla parte e non al suo difensore; ciò mentre l’appello era stato notificato il 22 luglio 2006, quando il termine breve era, appunto, decorso.

Ebbene, la Suprema Corte ha accolto il ricorso avverso la suddetta sentenza e ribadito il consolidato orientamento di legittimità secondo cui la notifica eseguita alla parte personalmente senza indicare il suo procuratore è inidonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione della sentenza.

In particolare, la Corte di Cassazione ha riaffermato il seguente principio: “non è idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione la notifica della sentenza effettuata al Comune, parte in causa, in persona del Sindaco e presso la Casa comunale, ove l’organo è domiciliato per la carica, in assenza di qualunque richiamo al procuratore dell’ente, anch’egli domiciliato presso la Casa comunale, in quanto la sola identità di domiciliazione non assicura che la sentenza giunga a conoscenza della parte tramite il suo rappresentante processuale, professionalmente qualificato a vagliare l’opportunità dell’impugnazione“.

Non solo: la Suprema Corte ha altresì chiarito che il principio sopra riportato non può trovare eccezioni nel caso in cui l’amministrazione destinataria della notifica abbia piccole dimensioni: “anche nelle piccole strutture l’essere la notificazione indirizzata alla parte senza alcuna indicazione del difensore non assicura che l’atto notificato venga percepito nella sua effettiva consistenza e, quindi, recapitato al difensore, così ingenerandosi una situazione di incertezza”.

A cura di Giulio Carano