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giurisprudenza

La notifica dell’appello oltre il termine a difesa previsto nel rito lavoro non comporta l’improcedibilità dell’appello (Cass., Sez. VI, Ord., 27 febbraio 2018, n. 4562)

Con l’ordinanza in commento la Corte di Cassazione ribadisce principi consolidati in tema di rito lavoro ma che evidentemente non trovano uniforme e pacifica applicazione nei giudizi di merito.

Nello specifico la Suprema Corte di Cassazione ci ricorda anzitutto che il termine di dieci giorni entro il quale l’appellante ai sensi dell’art. 435, comma 2 c.p.c. deve notificare all’appellato il ricorso ed il decreto di fissazione dell’udienza di discussione, non ha carattere perentorio: pertanto la sua inosservanza è priva di effetti, sempre che venga rispettato il termine di venticinque giorni previsto dai commi 3 e 4 del medesimo articolo che deve intercorrere tra il giorno della notifica e quello dell’udienza di discussione.

Specifica poi che qualora la notifica dell’appello e del decreto di fissazione udienza di discussione avvenga oltre il termine di venticinque giorni previsto dall’art. 435, commi 3 e 4 c.p.c., si versa in un’ipotesi di nullità della notifica e non già di inesistenza. Con la conseguenza che è necessario disporre la rinnovazione della notifica, senza che vi sia pericolo per l’appellante di incorrere in una pronuncia di improcedibilità dell’appello stesso.

Nel caso di specie invece la Corte d’Appello di Catanzaro, rilevato che l’appello era stato notificato oltre il termine a difesa fissato perentoriamente dall’art. 435, commi 3 e 4 c.p.c., anziché disporre la rinnovazione della notifica, provvedeva a dichiarare l’appello improcedibile.

Il ricorso per cassazione veniva quindi accolto e la Corte di Cassazione rinviava per la decisione nel merito alla Corte d’Appello di Reggio Calabria.

A cura di Silvia Ventura