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giurisprudenza

La notifica dell’atto di appello effettuata presso la Cancelleria del Tribunale, anziché presso il domicilio del procuratore della parte attivo intra districtum, rappresenta un’ipotesi di nullità sanabile (Cass., Sez. III, 17 gennaio 2017, n. 920)

La Corte di Cassazione – con la sentenza in commento – ha affermato che il luogo – dove deve essere notificata l’impugnazione presso il procuratore, laddove sia controverso – è rappresentato dal domicilio effettivo dello stesso, quale risulta dall’albo professionale o altrimenti dagli atti processuali, non avendo egli alcun obbligo di dichiarare nel giudizio un domicilio.

I procuratori esercenti il proprio ufficio al di fuori della circoscrizione del Tribunale cui sono assegnati devono – all’atto della costituzione in base all’art. 82 del rd. 37 del 1934 – eleggere domicilio, nel luogo dove ha sede l’ufficio giudiziario adito, intendendosi altrimenti il domicilio eletto presso la cancelleria del suddetto ufficio.

Tale norma non si applica quando il procuratore sia iscritto nell’albo del medesimo Tribunale nella cui circoscrizione si svolge il giudizio.

L’accertamento del domicilio professionale, dunque, costituisce un adempimento preliminare a carico del notificante e deve essere soddisfatto con il previo riscontro di esso presso l’albo professionale.

Nel caso di specie, è vero che l’atto doveva essere notificato alla parte presso il procuratore nel domicilio di questo in quanto attivo intra districtum, anziché presso la cancelleria del Tribunale.

Tuttavia, il Collegio ha ravvisato gli estremi della nullità della notifica – anziché dell’inesistenza limitata ai soli casi in cui sia stata omessa –  che è stata sanata attraverso la costituzione in giudizio della parte destinataria.

 

A cura di Guendalina Guttadauro