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giurisprudenza

La notifica dell’atto di appello eseguita al procuratore domiciliatario cancellato volontariamente dall’albo prima della stessa, ma dopo il deposito della sentenza impugnata, non è inesistente, bensì nulla per violazione dell’art. 330 c.p.c. (Cass., Sez. Un., 13 febbraio 2017, n. 3702)

La Corte di Cassazione – con la sentenza in commento – ha stabilito – nel caso in cui la notificazione dell’atto di appello venga eseguita nei confronti del procuratore domiciliatario cancellato dall’albo volontariamente – prima della notifica stessa, anche se dopo il deposito della sentenza impugnata – non è inesistente –  ove il procedimento notificatorio si sia comunque concluso con la consegna dell’atto anche se indirizzato ad un soggetto non più abilitato a riceverla.

Difatti, la cancellazione volontaria dall’albo degli avvocati comporta per un professionista la simultanea perdita dello ius postulandi, tanto nel lato attivo quanto in quello passivo.

Tale nullità della notifica – se non è sanata retroattivamente mediante la sua rinnovazione ex art. 291 c.p.c. o comunque grazie alla volontaria costituzione dell’appellato – conduce alla nullità del procedimento e della sentenza d’appello, ma non anche al passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.

Difatti, l’art. 301 c.p.c. deve ricomprendere tra le cause di interruzione del processo anche l’ipotesi dell’avvocato che si sia volontariamente cancellato dall’albo, con l’ulteriore conseguenza che il termine di impugnazione non riprende a decorrere fino al venire meno della causa di interruzione o fino alla sostituzione del difensore cancellato.

A cura di Guendalina Guttadauro