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giurisprudenza

La notifica è valida anche se materialmente effettuata da soggetto verbalmente delegato a tale attività, purché risulti certa la parte ad istanza della quale tale attività viene compiuta (Cass., Sez. I, 8 marzo 2016, n. 4520)

Con la sentenza in commento la Corte di Cassazione conferma un proprio consolidato e costante principio in materia notifica degli atti.

La Suprema Corte di Cassazione ribadisce infatti che l’attività di consegna dell’atto da notificare all’ufficiale giudiziario può essere delegata dalla parte o dal suo procuratore ad altro soggetto anche verbalmente e che in tal caso l’omessa menzione nella relazione di notifica del soggetto delegato sia irrilevante ai fini della validità ed efficacia della notifica, qualora risulti comunque certa la parte ad istanza della quale essa deve ritenersi effettuata Nel caso in esame in giudici di merito accertavano l’inesistenza della notifica dell’atto di citazione in quanto effettuata su impulso di un soggetto non identificabile con la parte né con il procuratore della stessa.

In applicazione del suddetto principio la Corte di Cassazione cassava con rinvio la sentenza impugnata.

A cura di Silvia Ventura