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giurisprudenza

La notifica per far decorrere il termine breve di impugnazione non è valida se effettuata al domicilio indicato dalla parte che sia diverso dall’indirizzo pec indicato dal difensore (Cass., Sez. IV, Ord., 29 maggio 2023, n. 14878).

Il giudizio di Cassazione in commento nasce da una pronuncia di inammissibilità fatta da una C.d.A. territoriale perchè depositata oltre il termine breve di cui all’art. 325 c.p.c. dalla notificazione della sentenza di primo grado, sul rilievo della ritualità della predetta notifica, eseguita nel domicilio eletto dalla parte per il giudizio all’interno della procura alle liti.

Il ricorso per Cassazione formulato dalla parte interessata veniva accolto dalla Corte di legittimità sulla base dei seguenti motivi.

La Corte di Cassazione dà atto preliminarmente dell’esistenza di due filoni giurisprudenziali di legittimità apparentemente contrastanti tra di loro; nondimeno, si rileva che nelle more del giudizio di legittimità (introdotto nel 2016) è intervenuta una sentenza che dovrebbe aver fatto chiarezza sul tema delle notifiche ed alla quale si intende dare continuità.

La pronuncia anzidetta è la n. 8081/2019 (che a sua volta richiama una più risalente S.U. n. 20845/2007), secondo la quale: “L’elezione di domicilio prescritta dal R.D. n. 37 del 1934, art. 82 per il procuratore che esercita la professione fuori del circondario del tribunale presso il quale è in corso il processo costituisce un atto del difensore distinto ed autonomo rispetto a quello della parte rappresentata. Ne consegue che, ai fini della validità della notificazione della sentenza per il decorso del termine breve dell’impugnazione e del correlato atto di gravame, occorre considerare il solo domicilio indicato dal detto procuratore ai sensi della citata disposizione, mentre è irrilevante che a tale domicilio non si faccia riferimento nella procura alle liti o che in questa l’assistito avesse indicato la residenza od eletto il domicilio.”

Nel caso dei specie, pertanto, la notifica della sentenza di primo grado per far decorrere il termine breve di impugnazione al domicilio indicato dalla parte risultava preclusa per effetto dell’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata operata dal difensore.

La Corte di Cassazione, quindi, accogliendo il ricorso, pronuncia il seguente principio di diritto:

“Ai sensi del R.D. n. 37 del 1934 , art. 82 il procuratore che eserciti il suo ministero fuori della circoscrizione del tribunale cui è assegnato deve eleggere domicilio, all’atto di costituirsi in giudizio, nel luogo dove ha sede l’ufficio giudiziario presso il quale è in corso il processo ovvero, a decorrere dalla data di entrata in vigore delle modifiche degli artt. 125 e 366 c.p.c., apportate dalla L. 12 novembre 2011, n. 183 , art. 25 , e sino all’entrata in vigore del D.L. n. 179 del 2012 , art. 16 sexies , conv. con modif. in l. n. 221 del 2012 , indicare l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine, intendendosi, in difetto, che egli abbia eletto domicilio presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria, rimanendo per converso irrilevante, ai fini della notifica della sentenza per il decorso del termine breve per l’impugnazione, nonchè per la notifica dell’atto di impugnazione, l’indicazione della residenza o anche l’elezione del domicilio fatta dalla parte stessa nella procura alle liti”.

A cura di Devis Baldi