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giurisprudenza

La notifica via PEC al domiciliatario è valida anche se l’indirizzo fisico del domiciliatario è errato (Cass. Pen., Sez. III, 4 giugno 2024 n. 22295)

La Suprema Corte respinge il ricorso promosso dal legale rappresentante di una cooperativa, per omesso versamento delle ritenute fiscali. In particolare il ricorso in punto di diritto lamentava che la notifica della sentenza della Corte di Appello penale riportasse l’indicazione del domicilio dell’imputato e non già l’elezione domiciliare presso l’Avvocato difensore come da procura rilasciata.
La Cassazione ha dichiarato infondato tale motivo del ricorso, poiché le notifiche erano state correttamente eseguite via PEC all’indirizzo del difensore e quindi a nulla valeva la circostanza che, nel corpo dell’atto, venisse indicato un indirizzo diverso. Inoltre, ha ritenuto inammissibile il ricorso nel merito per mancanza di specificità e critica costruttiva alla sentenza impugnata.

A cura di Simone Pesucci