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giurisprudenza

La notificazione eseguita mediante consegna al difensore di fiducia ai sensi dell’art.157 comma 8 bis c.p.p. è nulla qualora l’imputato abbia dichiarato o eletto domicilio (Cass., Sez. V Pen., 15 marzo 2017, n.12600)

Con la sentenza in esame la Corte di Cassazione fa chiarezza riguardo alla nullità della notificazione eseguita ai sensi dell’art.157 comma 8 bis c.p.p. mediante consegna al difensore di fiducia qualora l’imputato abbia dichiarato o eletto domicilio. In particolare, la Suprema Corte richiama la sentenza n. 19602 del 27/03/2008 delle Sezioni Unite, criticando alcune pronunce successive che si sono discostate da tale principio.  Trattasi di una nullità di ordine generale a regime intermedio che può essere sanata qualora risulti che l’imputato abbia comunque avuto conoscenza dell’atto e non gli sia stato impedito l’esercizio del diritto di difesa. Nel caso di specie, l’imputato aveva eletto domicilio presso la propria abitazione, domicilio presso il quale aveva ricevuto l’avviso ex art.415 – bis c.p.p.; tuttavia, a seguito della nomina di un difensore di fiducia cui aveva conferito procura speciale per la proposizione del rito abbreviato, ma presso il quale non aveva eletto domicilio, la notificazione del decreto di citazione a giudizio era stata eseguita mediante consegna al difensore di fiducia ai sensi dell’art.157 comma 8 bis c.p.p.

A cura di Fabio Marongiu