Direttore Responsabile:

Susanna Della Felice

Coordinatore di Redazione:

Lapo Mariani

giurisprudenza

La nullità della notificazione di un titolo esecutivo, giunta al difensore domiciliatario anziché personalmente alla parte, risulta sanata nell’ipotesi in cui il destinatario sia comunque riuscito a sviluppare in giudizio delle difese tali da rivelare una sua “idonea conoscenza dell’atto” (Cass., Sez. Lav., Ord., 30 gennaio 2018, n. 2294)

Una sentenza recante condanna pecuniaria veniva impugnata dalla parte soccombente in primo grado e la sua efficacia esecutiva sospesa con ordinanza; il Tribunale, successivamente, revocava con decreto detta ordinanza. La parte soccombente in primo grado ricorreva per Cassazione avverso il decreto di revoca, lamentando la nullità della notificazione del titolo esecutivo, il quale era stato notificato ai fini esecutivi al difensore domiciliatario e non alla parte personalmente, non potendosi pertanto ricavare la piena conoscenza da parte di quest’ultima.

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e, richiamando una copiosa giurisprudenza, ha ricordato che la notifica del titolo esecutivo effettuata al difensore domiciliatario anziché alla parte personalmente non integra inesistenza ma mera nullità, sanabile per raggiungimento dello scopo. In particolare, la Corte ha precisato che l’interesse a denunciare la violazione di una norma processuale sussiste nel caso in cui ciò comporti un pregiudizio nella sfera giuridica della parte e che la nullità della notificazione è sanata allorché l’intimato abbia sviluppato difese ulteriori rispetto al profilo della mancata notificazione, rivelando un’idonea conoscenza dell’atto. Nel caso di specie, il ricorrente, impugnando la sentenza senza lamentare specifiche limitazioni al diritto di difesa derivanti dalla nullità della notifica, ha dimostrato la piena conoscenza del titolo esecutivo.

A cura di Leonardo Cammunci