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giurisprudenza

La nullità della prova testimoniale per asserita inammissibilità deve essere eccepita dalla parte interessata nella prima difesa utile successiva all’escussione (Cass., Sez. II, Ord. n. 31206 del 09 novembre 2023)

Il giudizio di legittimità in esame concerne il regime di inammissibilità della prova testimoniale nei contratti. La Corte d’Appello territoriale, invero, l’aveva ritenuta inammissibile previa eccezione della parte contro-interessata.

Investita del motivo di ricorso sulla specifica questione la Corte di Cassazione ha quindi accolto, in parte qua, l’impugnazione della parte interessata ad ottenere l’ammissibilità della prova testimoniale e, nel dettaglio, ricordando che sul punto esiste una giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, ha ribadito il seguente principio:

“…i limiti di cui agli artt. 2721 c.c e ss. non sono dettati a tutela dell’ordine pubblico, ma nell’interesse esclusivo delle parti, per cui la violazione degli stessi deve essere tempestivamente dedotta dalla parte interessata, con la precisazione che, ove la prova sia stata assunta nonostante l’eccezione di inammissibilità, incombe sulla stessa parte l’onere di eccepirne la nullità, nella prima istanza o difesa successiva all’atto, o alla notizia di esso, ai sensi dell’art. 157  c.p.c., comma 2 (Cass. 19 settembre 2013, n. 21443 ; Cass., 13 marzo 2012, n. 3959 ), e comunque l’onere di riproporre in sede di precisazione delle conclusioni del giudizio di primo grado l’eccezione di nullità della testimonianza non accolta, dovendosi altrimenti ritenere la testimonianza ritualmente acquisita agli atti (vedi in tal senso Cass. 15.2.2018 n. 3763 ; Cass. 19.9.2013 n. 21443 ; Cass. 13.3.2012 n. 3959 ; Cass. 19.10.1988 n. 5682 ; Cass. 16.12.1982 n. 6970), non potendosi poi eccepire per la prima volta la nullità della testimonianza assunta in violazione di un divieto di legge in sede d’impugnazione (Cass. 23.3.2017 n. 7472 ; Cass. 19.10.1988 n. 5682 )”.

Orbene, nel caso di specie, la parte contro-interessata non aveva tempestivamente eccepito la nullità della prova testimoniale per difetto di ammissibilità dopo l’escussione della stessa. La sentenza impugnata, quindi, non avrebbe potuto ritenere precluso l’utilizzo della prova testimoniale ai sensi degli artt. 2721 e 2727 c.c.

Nondimeno, la sentenza impugnata non si era fermata a dichiarare inammissibile la prova testimoniale ma si era spinta oltre affermandone anche la non attendibilità e formulando, quindi, una valutazione di merito su cui la Corte di Cassazione non ha il potere di estendere il proprio sindacato.

A cura di Devis Baldi