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giurisprudenza

La pattuizione sui compensi deve essere redatta per scritto (Cass. Civ., Sez. II, Ord., 16 maggio 2022, n. 15563)

L’art. 2233 c.c., terzo comma, statuisce che sia nulla la pattuizione relativa al compenso spettante al professionista se non redatta per scritto. L’art. 13, secondo comma, della Legge 247 del 2012 prevede, che la pattuizione del compenso, di regola, avvenga al momento del conferimento dell’incarico, ma non prevede la forma di tale pattuizione. Conseguentemente, l’art. 2233 c.c., che dispone la forma scritta per la pattuizione dei compensi, non si può ritenere ne’ superato, ne’ abrogato dalla disposizione della legge professionale. Pertanto, laddove, un cliente invochi una specifica pattuizione sui compensi diversa dai parametri di legge, dovrà dare prova scritta di tale pattuizione, che diversamente sarà tenuta per nulla.

A cura di Raffaella Bianconi