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giurisprudenza

La polizza assicurativa professionale per responsabilità dell’avvocato deve essere letta ed interpretata alla stregua delle ordinarie regole processuali in materia di interpretazioni dei contratti (Cass., Sez. III, Ord., 3 febbraio 2022, n. 3288)

La pronuncia in commento evidenzia come anche nel contesto delle polizze per responsabilità degli avvocati si debba dare interpretazione sistematica alle clausole, per evitare risultati aberranti, quali l’esclusione delle garanzie per eventuali errori professionali.

Ciò grazie ad una lettura sistematica dell’art. 1342 c.c. (contratti conclusi con moduli, o formulari), l’art. 1366 c.c. (interpretazione di buona fede) ed art. 1367 c.c. (conservazione del contratto).

Infatti, laddove una polizza redatta in modulo/formulario rechi aggiunte dattiloscritte, queste devono essere prevalenti sulle note standard.

In particolare, nei fatti di causa, si rilevava che nel frontespizio della polizza si indicava una parte prestampata, costituita dalla dichiarazione di volontà della società assicuratrice e di una parte dattiloscritta che specificava l’attività costituente il rischio assicurato e cioè la responsabilità derivante dalla “qualità di esercente la libera professione di avvocato”. Pertanto, non è possibile una lettura atomistica delle singole clausole del contratto di assicurazione, in maniera da escludere la garanzia per l’attività professionale basata sulla sola condizione generale del contratto, che parli di assicurazione della responsabilità civile verso i terzi (RCT) e verso i prestatori di lavoro (RCO), evincendosi dal frontespizio della polizza che tra le parti era in essere un’assicurazione per la responsabilità civile che individuava il rischio assicurato nell’esercizio della libera professione di avvocato.

A cura di Raffaella Bianconi