Direttore Responsabile:

Susanna Della Felice

Coordinatore di Redazione:

Lapo Mariani

giurisprudenza

La procura alle liti rilasciata all’estero, se utilizzata in un giudizio che si svolge in Italia, è disciplinata dalle norme della legge processuale italiana (Cass., Sez. I, 21 giugno 2016, n. 12811)

La Corte di Cassazione – con la sentenza in epigrafe – ha affermato che la procura alle liti rilasciata all’estero, se utilizzata in un giudizio che si svolge in Italia, è disciplinata dalla legge processuale italiana, sicchè può essere conferita anche con un atto redatto in conformità alla lex loci da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla suddetta legge del luogo ad attribuire pubblica fede ai documenti da lui redatti.

Dunque, se si tratta di una scrittura privata autenticata è, tal fine, necessario che dall’autenticazione sia chiaramente desumibile che la sottoscrizione è stata apposta alla presenza di un notaio e che questi ha accertato l’identità del sottoscrittore, anche se poi tale autenticazione non è stata redatta nello stesso giorno in cui è avvenuta la sottoscrizione, ma successivamente.

Il Collegio ha, pertanto, ritenuto – nel caso in esame – tale autenticazione non idonea a conferire validità ad una procura ad litem, da utilizzarsi in un processo in Italia non risultando, dal testo redatto dal Notaio, che la sottoscrizione in calce alla procura sia stata apposta alla presenza del Notaio stesso, che non può essere esonerato da tale adempimento con la semplice dichiarazione di conoscere il sottoscrittore.

A cura di Guendalina Guttadauro