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giurisprudenza

La procura conferita all’avvocato per l’opposizione agli atti esecutivi (o all’esecuzione) vale anche per la successiva fase di merito (Cass., Sez. III., 20 aprile 2015, n. 7997)

La Suprema Corte cassa la sentenza con la quale il Tribunale di Bologna il 9/9/2010 aveva dichiarato l’estinzione del giudizio di opposizione agli atti esecutivi, proposto avverso alcune cartelle esattoriali, ed afferma che il giudizio di opposizione agli atti esecutivi (così come quello di opposizione all’esecuzione), dopo le modifiche apportate dalla L.52/2006, è costituito da due fasi di un unico procedimento.
Accogliendo il primo motivo di ricorso straordinario, la Cassazione statuisce che la procura rilasciata al difensore per l’opposizione agli atti esecutivi dinanzi al giudice dell’esecuzione è valida anche per il successivo eventuale giudizio di merito, in mancanza di una esplicita volontà della parte che limiti il mandato alla fase sommaria.
In accoglimento del secondo motivo di ricorso, viene stabilito che l’atto di citazione per l’introduzione del giudizio di merito ex art. 618, comma 2 c.p.c. è validamente notificato nel domicilio eletto presso il difensore già nominato dal creditore nella prima fase.
In tema di procura ad litem, la Terza Sezione Civile coglie, infine, l’occasione per ribadire la distinzione tra la struttura (bifasica, ma unitaria) dei giudizi di opposizione agli atti esecutivi ed all’esecuzione e la struttura dei procedimenti cautelari. Questi ultimi sono da ritenersi distinti ed autonomi rispetto ai relativi procedimenti di merito, per i quali è necessaria una procura ad essi riferibile in modo certo e non equivoco.

A cura di Francesco Achille Rossi