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giurisprudenza

La procura conferita nel giudizio di cognizione non è valida per la fase esecutiva, se la parte rappresentata muoia prima dell’inizio dell’esecuzione (Cass. Civ., Sez. III, 5 maggio 2016, n. 8959)

Con la sentenza in commento la Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi in ordine alla validità di un pignoramento notificato in forza di una procura alle liti conferita nella fase di merito del giudizio: nel caso di specie la parte rappresentata era deceduta prima dell’inizio del processo esecutivo.

In primo luogo, osserva la Corte, la mancanza di valida procura alle liti in capo al difensore che ha notificato il pignoramento costituisce un difetto di ius postulandi che può essere rilevato anche d’ufficio.

Ciò chiarito, secondo il Collegio – per valutare la permanenza della validità della procura in caso di morte della parte rappresentata (cd. ultrattività del mandato) – occorre distinguere a seconda della fase processuale in cui si verifichi l’evento-morte.

A tal fine, la Corte muove dal principio secondo il quale la “procura, in difetto di espressa limitazione (e particolarmente quando sia specificato che i poteri del difensore si estendono ad ogni stato e grado del procedimento) attribuisce lo ius postulandi anche in relazione al processo di esecuzione e negli eventuali giudizi di opposizione che possono frapporsi tra l’esercizio della pretesa esecutiva e la soddisfazione del credito”.

Infatti, nel corso di giudizio di cognizione, in conformità all’insegnamento delle Sezioni Unite (sent. n. 15295/2014), il difensore munito di procura continua a rappresentare la parte anche in caso di decesso di quest’ultima, a meno che (i) la procura sia limitata ad un solo grado o fase del giudizio o (ii) venga dichiarato in giudizio o notificato al rappresentante tale evento menomante.

Al contrario, il processo di esecuzione è autonomo rispetto al processo di cognizione e, a conferma di ciò, la Suprema Corte rileva che “l’art. 82 c.p.c., comma 3, prevede come regola che la procura sia apposta in calce o a margine del precetto”, mentre ”si deve alla giurisprudenza (…) l’estensione all’attività difensiva in sede esecutiva della procura rilasciata per il giudizio di merito nel quale si è formato il titolo esecutivo” ma ciò a condizione che “il soggetto nel cui interesse deve essere iniziata e svolta l’azione esecutiva sia ancora in vita e dotato di capacità processuale”. Pertanto, nel processo esecutivo, diversamente da quanto avviene nel giudizio di merito, non si ha eccezione alla regola per cui “il mandato si estingue per la morte, l’interdizione o l’inabilitazione del mandante o del mandatario”.

Pertanto, conclude la Cassazione: “sebbene la procura conferita dalla parte al difensore nel processo di cognizione, in difetto di espressa limitazione (e particolarmente quando sia specificato che i poteri del difensore si estendono ad ogni stato e grado del procedimento), attribuisca lo ius postulandi anche in relazione al processo di esecuzione, tuttavia questo potere viene meno in caso di morte o perdita di capacità della parte intervenuta nel corso del processo di cognizione (e non dichiarata nè notificata) o prima della notificazione del precetto e dell’inizio dell’esecuzione, non operando il principio di ultrattività del mandato alle liti nei rapporti tra il processo di cognizione ed il processo di esecuzione”. Da tutto quanto sopra deriva che: “a prescindere dalle vicende del processo in cui l’evento morte non dichiarato si è verificato, la legittimazione attiva all’azione esecutiva sulla base del titolo esecutivo formatosi in quel processo compete solo ai successori o rappresentanti della parte colpita dall’evento menomante, che, per farsi rappresentare e difendere in sede esecutiva, devono rilasciare una nuova procura alle liti”.

A cura di Giulio Carano