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giurisprudenza

La procura generale alle liti rilasciata dalla P.A., con l’indicazione dell’ambito di operatività, integra il requisito della forma scritta ad substantiam del contratto di patrocinio (Cass., Sez. VI, Ord., 24 febbraio 2015, n. 3721)

La Camera di Commercio di Frosinone rilasciava a un avvocato, con atto notarile, procura generale ex art. 83 c.p.c. per la difesa dell'Ente in tutte le cause attive e passive promosse e da promuoversi aventi ad oggetto il recupero di crediti della CCIAA. A causa del mancato pagamento dei compensi per alcuni atti d'intervento in procedure esecutive a carico di debitori dell'Ente, l'avvocato otteneva decreto ingiuntivo. Il Giudice di Pace di Cassino respingeva l'opposizione proposta dalla Camera di Commercio ma la pronuncia veniva riformata in appello dal competente Tribunale, il quale revocava il provvedimento monitorio. La Corte di Cassazione, nella sentenza in commento, ha evidenziato la radicale contraddittorietà della motivazione addotta dal Tribunale, il quale, pur dichiarando di volersi uniformare a un consolidato orientamento della Suprema Corte, aveva negato che sussistessero nel caso di specie i presupposti per la sua operatività. In particolare, pur avendo evidenziato che il requisito di forma scritta richiesto ad substantiam per la stipula di contratti con la P.A. sia soddisfatto, nel contratto di patrocinio, con il rilascio al difensore della procura e che la redazione e sottoscrizione dell'atto difensivo perfezioni l'accordo contrattuale in forma scritta, il Tribunale aveva ritenuto che la procura generale conferita nel caso di specie non individuasse con esattezza l'oggetto del contratto; con la conseguenza che, nonostante la procura fosse valida ai fini della costituzione in giudizio, il contratto non sarebbe stato valido per mancata integrazione della forma scritta con riferimento ad uno degli elementi essenziali dello stesso. La Corte di Cassazione, accogliendo le doglianze del professionista, ha considerato che l'oggetto del contratto era determinato in relazione ai soggetti contro i quali l'avvocato aveva ricevuto l'incarico di agire (i debitori dell'Ente) e dall'oggetto del mandato (i crediti dello stesso) e che la procura riguardasse espressamente anche l'intervento nelle azioni esecutive. Pertanto ha applicato il seguente principio di diritto: "in tema di contratti dalla P.A., che devono essere stipulati ad substantiam per iscritto, il requisito della forma del contratto di patrocinio è soddisfatto con il rilascio al difensore, a mezzo di atto pubblico, di procura generale alle liti ai sensi dell'art. 83 c.p.c., qualora sia puntualmente fissato l'ambito delle controversie per le quali opera la procura stessa".

A cura di Leonardo Cammunci