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giurisprudenza

La procura rilasciata in termini ampi consente la chiamata in causa del terzo in garanzia c.d. impropria (Cass., Sez. Un., 14 marzo 2016, n. 4909)

Un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo nel quale il ricorrente ha introdotto una chiamata in causa del terzo a titolo di garanzia c.d. impropria per essere tenuto indenne di quanto eventualmente tenuto a prestare in conseguenza della domanda riconvenzionale svolta dall’opponente, rappresenta l’occasione per le Sezioni Unite di intervenire sulla delicata questione relativa alla possibilità di svolgere una simile chiamata in causa sulla base di una procura alle liti rilasciata (nel caso di specie, a margine di un ricorso per decreto ingiuntivo) senza attribuzione esplicita della specifica facoltà nella procura stessa o nel contesto dell’atto cui essa accede.

Orbene, secondo le Sezioni Unite, poiché i poteri del difensore discendono direttamente dalla legge e la procura vale solamente a realizzare la scelta e la designazione dell’avvocato e a far emergere la relativa (più o meno ampia) eventuale limitazione in base alla volontà della parte, deve correttamente trarsene, quale ulteriore corollario, che la procura, ove risulti conferita in termini ampi e comprensivi (nella specie, “con ogni facoltà”), in base a un’interpretazione costituzionalmente orientata della normativa processuale idonea a dare attuazione ai principi di tutela del diritto di azione e di difesa nonché di economia processuale (artt. 24 e 111 Cost.), deve intendersi come idonea ad attribuire al difensore il potere di esperire tutte le azioni necessarie o utili per il conseguimento del risultato a tutela dell’interesse della parte assistita. Ivi ricompresa, pertanto, l’azione di garanzia c.d. impropria.

A cura di Alessandro Marchini