La pronuncia in oggetto chiarisce quale sia l’efficacia probatoria del certificato di stato di famiglia.
Secondo la Corte, il predetto certificato è idoneo a provare soltanto la relazione familiare allegata dalla parte e, quindi che, proprio in virtù di tale relazione familiare il soggetto in questione debba ritenersi chiamato all’eredità.
La sola produzione del certificato, pertanto, non è sufficiente ad attribuire al soggetto la qualità di erede in quanto detta qualità si acquisisce soltanto con l’accettazione dell’eredità che può avvenire sia tacitamente (con atti contrari alla volontà di rifiutare) che espressamente.
Nel caso in esame la Corte, tuttavia, ha ritenuto essere intervenuta l’accettazione tacita in quanto, oltre alla produzione del certificato di stato di famiglia la parte si era espressamente proclamata erede.
A cura di Sofia Lelmi