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giurisprudenza

La proposizione di una seconda impugnazione è tempestiva se effettuata entro il termine breve di impugnazione decorrente dalla data di proposizione della prima impugnazione (Cass., Sez. Un., 13 giugno 2016, n. 12084)

Con la sentenza in commento la Corte di Cassazione conferma a sezioni unite un proprio consolidato orientamento in materia di tempestività di un secondo atto di impugnazione della sentenza.

Più nello specifico la Suprema Corte di Cassazione ritiene, in contrasto con la dottrina maggioritaria, che colui che propone l’impugnazione di una sentenza, qualora l’impugnazione sia viziata, possa provvedere a notificarne una nuova prima che sia intervenuta declaratoria di inammissibilità o improcedibilità, purché questa risulti tempestiva in relazione al termine breve di impugnazione decorrente dalla data di proposizione della prima impugnazione.

Secondo la Suprema Corte di Cassazione infatti la notifica di un primo atto di impugnazione avvia una dinamica impugnatoria volta a pervenire alla definizione della lite e dimostra la conoscenza legale della sentenza da parte dell’impugnate. Tale impulso accelaratorio giustifica dunque la decorrenza del termine breve per impugnare in capo a chi propone l’impugnazione, con la conseguenza che la ripetizione dell’atto, ammessa nei limiti di cui all’art. 358 c.p.c., non possa che essere temporalmente limitata entro il termine breve di impugnazione.

Nel caso di specie il Comune X impugnava la sentenza di primo grado con atto di citazione notificato alla Società Y il 3.11.2003. Il Fallimento della Società Y si costituiva in giudizio deducendo che la Società Y era stata dichiarata fallita con sentenza del 30.6.2003 e che pertanto l’appello dovesse considerarsi nullo, in quanto notificato a soggetto non più esistente. Il giudizio veniva abbandonato ex artt. 181 e 309 c.p.c. dal Comune X che riproponeva impugnazione notificando l’appello al procuratore della società ed al Curatore del Fallimento nel marzo del 2004. Il Fallimento della Società Y resisteva eccependo la tardività del gravame, eccezione accolta dalla Corte di Appello di Brescia.

Sulla base del principio di diritto sopra enunciato la Corte di Cassazione a Sezioni Unite confermava la sentenza impugnata e rigettava il proposto ricorso.

A cura di Silvia Ventura