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giurisprudenza

La prova della notifica alla persona offesa dell’istanza ex art. 299 c.p.p. può essere data anche mediante “stampa” dell’esito della notifica dal sito delle Poste (Cass. Pen., Sez. VI, 3 febbraio 2020, n. 4485)

Il difensore di un imputato, che era stato sottoposto alla custodia cautelare in carcere, per delitti di violenza familiare aveva chiesto di sostituire la misura con quella degli arresti domiciliari, notificando l’istanza ex art. 299 c.p.p. alla persona offesa e – non avendo ricevuto la cartolina di ritorno che attestasse l’avvenuta notifica – aveva depositato la stampa del sito di Poste Italiane da cui risultava la compiuta giacenza dell’atto. L’appello era stato dichiarato inammissibile dal Tribunale del Riesame competente per non aver dato prova dell’avvenuta notifica alla persona offesa ai sensi dell’art. 299 c. 4 bis c.p.p.

Su ricorso del legale la Corte di Cassazione accoglieva le doglianze presentate, annullava l’ordinanza impugnata e rinviava per un nuovo esame al Tribunale del Riesame constatando che:

1. La persona offesa non aveva nominato un difensore di fiducia né eletto o dichiarato domicilio;

2. Dai documenti prodotti dal difensore risultava che questi avesse correttamente notificato l’istanza presso l’indirizzo di residenza della stessa;

3. I documenti scaricati dal sito delle Poste attestavano i vari passaggi di lavorazione e l’esito della notifica, non ritirata per compiuta giacenza;

4. Il difensore non era ancora rientrato in possesso della ricevuta di ritorno;

5. Nessuna norma processuale richiede la certificazione di conformità delle copie fotostatiche, vigendo il principio di libertà della prova anche per gli atti del processo e non solo per i fatti reato;

6. Nel bilanciamento degli interessi coinvolti – interesse della persona offesa ad essere informata e contraddire all’istanza, da un lato, ed interesse dell’imputato ad una decisione rapida sul proprio status libertatis dall’altro – il primo non può prevalere sul secondo laddove il difensore abbia fatto tutto quanto in suo potere per far conoscere l’istanza […dovendo bilanciarsi l’interesse del notificante a non vedersi imputare conseguenze negative per eventuali ritardi nel perfezionamento della fattispecie “comunicativa” a causa del fatto di terzi che intervengano nella fase di trasmissione dell’atto e quello del destinatario a non essere impedito nell’esercizio dei propri diritti…].

Pertanto, in tali ipotesi, la prova dell’avvenuta notifica alla persona offesa può essere data anche mediante la produzione di copia fotostatica delle risultanze contenute nel sito web delle poste.

A cura di Sofia Lelmi