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giurisprudenza

La questione di legittimità costituzionale delle norme in materia di patrocinio a spese dello Stato nel processo civile nella parte in cui non graduano i limiti di reddito per accedere al beneficio in base alla composizione del nucleo familiare, come invece previsto nel processo penale, è manifestamente inammissibile in quanto già definita con la pronuncia della Corte Costituzionale 257/2014 (Cass, Sez. VI , Ord.,10 marzo 2022, n. 7829)

L’ordinanza in esame affronta la questione di legittimità costituzionale relativa agli artt.76 e 92 D.P.R. 115/02 che disciplinano in maniera differente la graduazione dei limiti di reddito per l’accesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato nel processo civile rispetto al processo penale. La corte precisa che la questione di legittimità costituzionale posta è manifestamente inammissibile atteso che la stessa è già stata definita con la sentenza n.257/2014 della Corte Costituzionale.

La Corte Costituzionale, infatti, aveva stabilito che la diversa disciplina in materia tra processo penale e processo civile trova giustificazione nella peculiarità della difesa penale dove oggetto di tutela è la libertà personale.

Nel caso specifico, il giudice di merito aveva respinto la richiesta dell’avvocato di liquidazione del compenso per l’attività prestata in un giudizio di divorzio contenzioso per l’assenza dei presupposti di reddito.

Il reddito della richiedente sommato a quello del convivente superava il limite di reddito previsto dalla normativa in materia di patrocinio a spese dello Stato, ragione che aveva determinato il rigetto della richiesta.

A cura di Fabio Marongiu