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giurisprudenza

La Raccomandazione del CNF per l’avvocato chiamato a svolgere il ruolo di Curatore speciale del minore a seguito dell’entrata in vigore di alcune disposizioni della riforma del processo civile (C.N.F., Raccomandazione 22 giugno 2022)

In risposta all’entrata in vigore di alcune disposizioni della riforma del processo civile, il CNF ha elaborato una breve guida con alcune importanti raccomandazioni per il Curatore speciale del minore, ispirate ai principi generali del codice deontologico forense che informano l’esercizio dell’attività dei professionisti quali indipendenza, competenza, correttezza e lealtà. Viene inoltre espressamente richiamato il dovere dell’avvocato incaricato di svolgere il predetto ruolo di evitare incompatibilità nel rispetto dell’art. 24 del codice deontologico, oltre all’obbligo di astenersi dall’assumere l’incarico qualora abbia assistito le persone appartenenti al medesimo nucleo familiare anche se in altre controversie aventi oggetto diverso. Non da ultimo in virtù del disposto dell’art. 18, co. 2 del cdf viene ribadito il dovere di garantire l’anonimato del proprio assistito e di astenersi dal comunicare informazioni relative al procedimento. Sotto il profilo processuale, a seguito della nomina, il Curatore dovrà assumere tutte le necessarie informazioni dalle parti e dai soggetti coinvolti, ascolterà il minore ed esaminerà gli atti e i documenti ai fini della costituzione in giudizio. Quanto in particolare all’ascolto del minore, il CNF precisa che deve trattarsi di minore capace di discernimento, al quale il Curatore è tenuto a fornire tutte le informazioni ritenute maggiormente utili a comprendere l’oggetto del procedimento in cui lo stesso è coinvolto, così come quelle relative al ruolo che l’avvocato è chiamato a svolgere ed alle decisioni assunte che lo riguardano. Sarà poi lo stesso Curatore a dover materialmente individuare il luogo più adatto nel quale procedere all’ascolto, valutare le modalità di ascolto e di comunicazione ritenute più adeguate all’età ed alle condizioni del minore. Dovrà inoltre chiarire che l’opinione del minore sarà tenuta in considerazione ma non necessariamente accolta e potrà assistere ad eventuali operazioni peritali riferibili al minore. Infine le indicazioni del CNF si soffermano nel precisare come, nell’adempimento del proprio mandato, il Curatore sia chiamato a mantenere continui contatti e rapporti improntati a correttezza e lealtà con tutti i soggetti afferenti alla sfera del minore, quali il tutore, qualora nominato, gli insegnanti, i servizi sociali, eventuali affidatari, educatori, nonché con tutti i soggetti che a vario titolo si occupano dello stesso. Quanto invece a genitori, parenti e parti privati viene espressamente precisato che, in ossequio alle norme deontologiche, il Curatore dovrà mantenere i relativi contatti sempre e solo per il tramite dei rispettivi difensori.

                                                                                                                                                                                                                                                                                A cura di Elena Borsotti