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giurisprudenza

La responsabilità dell’avvocato per non aver depositato ricorso in Cassazione sorge anche in difetto di procura speciale (Cass., Sez. III, 23 marzo 2017, n. 7410)

Il caso deciso dalla Suprema Corte nella sentenza richiamata in epigrafe riguardava i clienti di un avvocato il quale, nonostante il mandato ricevuto, non aveva promosso ricorso per Cassazione.

Le Corti di merito avevano rigettato la domanda degli attori/appellanti per responsabilità professionale  affermando che, benché vi fosse un incarico esteso a tutti i gradi di giudizio, gli stessi avrebbero dovuto provare di aver conferito uno specifico mandato per proporre il ricorso in Cassazione.

La Suprema Corte, nell’accogliere il ricorso promosso dai clienti, affronta ancora una volta la questione della differenza tra procura alle liti e incarico professionale.

La prima consiste in un negozio unilaterale col quale il difensore è investito dalla parte a stare in giudizio; il secondo è un negozio bilaterale.

Ai fini della conclusione di tale contratto non è necessaria né la procura, né la forma scritta poiché, avendo lo schema del mandato, segue il principio della libertà delle forme.

Tenuto conto di tale distinzione e dei principi in materia di responsabilità contrattuale il cliente avrà soltanto l’onere di provare l’esistenza dell’incarico; il professionista invece dovrà provare di aver adempiuto all’incarico con la diligenza professionale, che, nel caso della responsabilità dell’avvocato, si traduce anche nel dovere di sollecitare e informare il cliente sul compimento o meno degli atti del processo.

Pertanto, nel caso di specie, avendo i giudici dato atto dell’esistenza del mandato per agire in tutti i giudizi, non avrebbe avuto alcun rilievo un’ulteriore procura speciale.

Concludendo, la Cassazione afferma il seguente principio di diritto: la mera mancanza della procura speciale non esonera l’avvocato dalla responsabilità professionale per non aver agito in sede di legittimità.

La responsabilità è esclusa solo nel caso in cui il legale dimostri che il cliente, dopo esser stato informato compiutamente, si sia evidentemente rifiutato di impugnare la sentenza o sia intervenuta la cessazione del rapporto contrattuale.

A cura di Elena Parrini