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giurisprudenza

La richiesta di rinvio d’udienza per legittimo impedimento non può essere inviata mediante posta elettronica certificata (Cass. Pen., Sez. III, 05 settembre 2019, n. 37126)

Durante il processo di appello, il difensore di fiducia dell’imputato aveva inviato una richiesta di rinvio del procedimento per legittimo impedimento, in quanto impegnato in altra udienza concomitante presso altro Foro; tale richiesta era stata inviata a mezzo p.e.c. alla cancelleria della Corte d’Appello ma, nonostante ciò, non era stata considerata dalla Corte territoriale che aveva quindi tenuto regolarmente udienza e confermato la condanna dell’imputato.

Investita della questione la terza sezione penale della Corte di Cassazione, questa ricorda anzitutto che, secondo l’indirizzo maggioritario, nel processo penale non è consentito alle parti private inviare atti di alcun genere mediante posta elettronica certificata compresa, quindi, la richiesta di rinvio per legittimo impedimento.

Al contrario, secondo gli artt. 148 ss. c.p.p., l’utilizzo della p.e.c. è consentito alla cancelleria per eseguire le comunicazioni alla persone diverse dall’imputato.

Anche qualora si volesse aderire all’indirizzo minoritario che ritiene non irricevibili gli atti trasmessi dalle parti mediante p.e.c., il mittente deve comunque attivarsi con diligenza allo scopo di sincerarsi che l’atto così inviato sia effettivamente giunto al vaglio del giudice che procede; condizione che, nel caso in esame, non era stata soddisfatta.

Cosicché, conclude la Corte, de iure condito, la richiesta di rinvio di udienza trasmessa mediante p.e.c. non può considerarsi depositata, con la conseguenza che l’imputato non poteva lamentarne la mancata considerazione da parte del collegio di secondo grado.

 

A cura di Devis Baldi