Direttore Responsabile:

Susanna Della Felice

Coordinatore di Redazione:

Lapo Mariani

giurisprudenza

La riduzione di un terzo dei compensi liquidati per i difensori ammessi al patrocinio a spese dello Stato non si applica se le prestazioni sono già state interamente eseguite prima dell’entrata in vigore della legge n. 167 del 2013 (Corte Cost., 29 gennaio 2016, n. 13)

Il Tribunale ordinario di Lecce ha sollevato la questione di legittimità costituzionale – con riferimento agli art. 3, 35 e 36 della Costituzione – dell’art. 106 bis del dpr 30 Maggio 2002 n. 115 e della legge 27 Dicembre 2013 n. 147, nonché dell’art. 1, comma 607, della legge n. 147 del 2013, quest’ultimo nella parte in cui dispone la riduzione del terzo degli importi dovuti al difensore ammesso al gratuito patrocinio, prescritta dalla prima delle norme censurate, si applichi anche nella liquidazione degli onorari per prestazioni già interamente compiute prima della sua entrata in vigore.

Secondo il rimettente, una disciplina siffatta violerebbe il principio di uguaglianza, discriminando senza ragione tra i professionisti che abbiano effettuato identiche prestazioni e abbiano presentato in pari data la relativa richiesta di compenso, a seconda che il loro onorario venga liquidato prima o dopo l’entrata in vigore della norma censurata.

Ne deriverebbe una lesione della legittima aspettativa dei singoli professionisti ad essere remunerati, dopo avere effettuato l’intera prestazione, secondo le tariffe vigenti al momento della relativa esecuzione.

Il Tribunale parte, dunque, dal presupposto per cui in caso di successione nel tempo di diverse discipline in merito agli onorari degli avvocati, il Giudice della liquidazione erariale debba necessariamente riferirsi, per identificare il regime applicabile, a quello vigente alla data del relativo provvedimento.

La Corte Costituzionale ha chiarito l’interpretazione dell’art. 1, comma 607, della legge n. 147 del 2013, alle luce del sistema di norme in cui è collocata, richiamando le sezioni unite della Corte di Cassazione n. 17405 del 12 ottobre 2012, che non ha disapplicato l’art. 82 del testo unico delle spese di giustizia, giungendo alla conclusione che “i nuovi parametri siano da applicare ogni volta che la liquidazione intervenga, in un momento successivo alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale in parola, ma solo se tale liquidazione si riferisce

ad un compenso spettante ad un professionista, che a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, anche se tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta in epoca precedente, quando ancora erano in vigore le tariffe professionali abrogate”.

La Corte Costituzionale ha avuto modo di osservare – con riferimento alla legge n. 319 del 8 Luglio 1980 relativa ai compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori –  come la nuova normativa non può applicarsi retroattivamente, riguardo a spese di giustizia, che devono essere liquidate secondo la legge in vigore all’epoca dell’effettivo svolgimento delle prestazioni da parte degli ausiliari del giudice”.

Dunque, secondo il Collegio  nel caso di variazione dei parametri retributivi, una prestazione unitaria deve essere remunerata secondo un unico criterio,  mentre, laddove si tratti di liquidare onorari maturati, all’esito di cause durante le quali si siano succedute tariffe professionali diverse, è necessario fare riferimento alla tariffa vigente al momento in cui la prestazione professionale si è esaurita.

A cura di Guendalina Guttadauro