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giurisprudenza

La verifica della diligenza dell’avvocato nel fornire la propria prestazione (di mezzi e non di risultato) va compiuta con un giudizio prognostico, considerando l’attività esigibile dall’avvocato e gli strumenti difensivi adottabili, funzionali alla miglior tutela del cliente (Cass., Sez. II, 8 settembre 2015, n. 17758)

La sentenza ha origine dal caso di un avvocato che, ottenuto un decreto ingiuntivo contro il proprio cliente per il pagamento delle prestazioni  professionali, rese in una causa di risarcimento dei danni da incidente stradale, riceve una opposizione al decreto dal cliente, il quale sostiene che l’avvocato – colpevolmente- non ha proposto domanda di responsabilità per mala gestio verso l’Assicurazione del danneggiante, risultando così fortemente ridotta l’entità del risarcimento ottenuto. Il Tribunale conferma il decreto, mentre la Corte d’Appello lo revoca, ritenendo sussistere la responsabilità dell’avvocato. La Cassazione respinge tutti i motivi di ricorso dell’avvocato tranne uno. In sostanza – ribadisce la Seconda Sezione- la verifica della diligenza dell’avvocato nel fornire la propria prestazione (di mezzi e non di risultato) va compiuta con un giudizio prognostico, considerando l’attività esigibile dall’avvocato e gli strumenti difensivi adottabili, funzionali alla miglior tutela del cliente. Alla luce di tale verifica, viene ritenuta sussistente e causalmente rilevante la negligenza del legale. Viene peraltro condivisa dalla Suprema Corte la tesi del ricorrente, che pretendeva di essere manlevato dalla propria assicurazione professionale non solo limitatamente all’importo riconosciuto a titolo di danno per responsabilità civile (come aveva ritenuto la Corte d’Appello), ma anche riguardo alle spese legali da rimborsare alla controparte, che costituiscono una componente del danno da risarcire.

A cura di Francesco Achille Rossi